In base alla normativa regionale (L.R. 14 giugno 2013, n.11 art. 48 bis c. 2), i sentieri si articolano in:
- Sentieri alpini
- Sentieri attrezzati
- Vie ferrate
Il sentiero alpino è un percorso pedonale, appositamente segnalato, che consente il movimento degli escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dai centri abitati, per l’accesso ai rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico ed ambientale (L.R. 11/2013 art. 48 bis c. 2).
I sentieri attrezzati sono dei sentieri alpini lungo i quali, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate quali funi corrimano e brevi scale. Per percorrere tali itinerari è indispensabile avere una buona conoscenza ed esperienza della montagna, un equipaggiamento adeguato ed un discreto allenamento e tecnica di base per affrontare terreni difficili, i tratti attrezzati o rocciosi.
Le vie ferrate sono invece degli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si sviluppano in zone rocciose o particolarmente impervie. Nello specifico, si tratta di percorsi preventivamente attrezzati con funi e/o scale senza le quali il proseguimento dell’itinerario costituirebbe una arrampicata. Per la percorribilità delle vie ferrate è fondamentale possedere una preparazione fisica ed una attrezzatura adeguate (caschi, imbragatura, dissipatore) necessarie ad affrontare pareti rocciose, creste e cenge.
La manutenzione dei sentieri alpini viene effettuata principalmente dal Club Alpino Italiano, quale ente riconosciuto dalla Regione per il ruolo e la funzione culturale e sociale, la promozione e diffusione dell’alpinismo, la conoscenza, la valorizzazione e la protezione dell’ambiente montano. Il CAI provvede al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini, come previsto dalla Legge del 26 gennaio 1963 “Riordinamento del Club alpino italiano”, art. 2, lett. b).
Con proprio provvedimento del 22 giugno 2016 n. 952 la Giunta regionale ha individuato l’elenco regionale dei “sentieri alpini” presenti e frequentati dagli escursionisti, comprendente sia i sentieri necessari per raggiungere le vie ferrate, individuati come elementi a sé stanti e non più come parte integrante delle vie ferrate, sia i sentieri alpini i cui tratti attrezzati sono di lunghezza poco significativa rispetto alla lunghezza totale.
Tale elenco regionale dei “sentieri alpini” è stato condiviso con gli enti e le strutture competenti per territorio, in particolare con il CAI Regione Veneto e le relative Sezioni territoriali, l’Associazione Guide Alpine del Veneto, le Unioni Montane e i Comuni.
A tal proposito si riportano alcuni dati sintetici dei sentieri alpini nel Veneto.
Provincia | Numero Sentieri |
Belluno | 543 |
Treviso | 45 |
Vicenza | 224 |
Verona | 90 |
Totale | 902 |
Provincia | Lunghezza in km | % |
Belluno | 2.607 | 58% |
Treviso | 204 | 5% |
Vicenza | 1.033 | 23% |
Verona | 669 | 14% |
Totale | 4.513 | 100% |
Strettamente connesse alla rete sentieristica sono le strutture di alta montagna come i bivacchi fissi e le casere.
La Legge regionale in materia di sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, LR n. 11 del 14 giugno 2013, all’articolo 48 bis c. 2 indica i bivacchi fissi come “strutture di proprietà del CAI e di altri enti senza scopo di lucro, collocate in alta montagna a quote superiori ai 1.600 m, in genere di difficile accesso e non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi motorizzati, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l’anno”.
La Giunta Regionale con provvedimento del 24 dicembre 2012, n. 2747 ha individuato uno specifico elenco di 38 strutture che rispondono ai seguenti requisiti: 1) incustodite, aperte tutto l’anno e funzionali ad alpinisti 2) in buone condizioni strutturali e igienico – sanitarie 3) proprietario e gestore solo pubblico 4) non raggiungibile da viabilità silvo-pastorale 5) di norma poste a quota superiore a 1300 m 6) di norma non in vicinanza a rifugi alpini e/o malghe attive.
Le Unioni Montane avvalendosi delle sezioni CAI competenti per territorio garantiscono il mantenimento delle strutture in condizioni di efficienza e svolgono attività di sorveglianza.
Successivamente con provvedimento n. 2382 del 16 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha riconosciuto un ulteriore elenco di “bivacchi-casere” che svolgono una funzione di riparo in caso di maltempo o per pernottamento in casi particolari, comunque di riconosciuta importanza per la promozione dello sviluppo turistico e la frequentazione in sicurezza della montagna.
Tali strutture si trovano definite sempre nella L.R. 14 giugno 2013, n. 11 come “strutture collocate in media-alta montagna, di proprietà pubblica, di uso civico o di proprietà delle Regole, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l’anno”.
L’elenco comprende 41 edifici con requisiti simili a quelli già indicati per i bivacchi fissi, a differenza della quota minima che parte da circa 1000 m.
Di seguito alcuni dati statistici di sintesi:
Provincia di Belluno | Provincia di Treviso | Provincia di Vicenza | ||
Tipologia | Bivacco | Casera | Casera | Casera |
Quota minima | 1398 m | 970 m | 1100 m | 1780 m |
Quota massima | 3111 m | 2445 m | 1100 m | 1977 m |
N° | 38 | 37 | 1 | 3 |
Totale per Provincia | 75 | 1 | 3 |
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